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LAGO DI PAOLA
Per la Cassazione Civile resta di proprietà privata
IL TESTO

Il Lago di Paola a Sabaudia

SABAUDIA -E’ stata pubblicata ieri  la massima delle Sezioni Unite della Cassazione Civile che ha concluso il contenzioso che ha visto affrontarsi negli ultimi tre anni, da una parte, il Comune di Sabaudia e, dall’altra l’Ente Parco Nazionale del Circeo e la famiglia Scalfati.

Secondo la sentenza  “Il Lago di Paola resta di proprietà privata. Le Sezioni Unite confermano che la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del marzo 2011 non ha efficacia sulla questione della proprietà delle acque”.

ITER –  Nell’estate del 2009, il Comune di Sabaudia ha impugnato davanti al Tribunale Superiore delle Acque due disposizioni dell’Ente Parco relative al divieto di navigazione sul Lago di Paola. La famiglia Scalfati si costituiva nel giudizio nel settembre dello stesso anno, a sostegno delle tesi dell’Ente Parco,  rivendicando l’incompetenza del Tribunale Superiore in virtù del fatto che il Lago di Paola era di proprietà privata. Nella fase preliminare del giudizio, il Tribunale è parso dar retta alle tesi del Comune, sospendendo l’efficacia delle disposizioni del Parco che confermavano il divieto di navigazione.

Con la sentenza n. 28 dell’8 marzo 2011, tuttavia, il Tribunale Superiore delle Acque respingeva il ricorso del Comune di Sabaudia dando ragione all’Ente Parco. In tale sentenza, peraltro, il Tribunale avanzava incidentalmente il principio che la natura delle acque del Lago fosse divenuta pubblica sulla base della Legge Galli.

SCALFATI – La famiglia proprietaria del Lago è  voluta andare fino in fondo a tutela dei propri diritti ed ha deciso di impugnarla davanti alle Sezioni Unite della Cassazione, al fine di far sancire tale principio e ieri le Sezioni Unite, nel dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di interesse (avendo vinto gli Scalfati in primo grado, insieme all’Ente Parco), hanno confermato un’importante argomentazione, ossia che “la questione della proprietà delle acque del lago risulta proposta dagli interventori (ossia dal Comune) e delibata dal giudice in via meramente incidentale nell’ambito di giudizio avente ad oggetto il sindacato sulla legittimità dei provvedimenti disponenti il divieto di navigazione a motore sul lago e quindi in termini insuscettibili di determinazioni dotate della forza vincolante del giudicato”.

La Suprema Corte si dimostra quindi coerente con le sue precedenti pronunce in sede civile (l’ultima del 2006 a Sezioni Unite) sulle quali è sceso invece il giudicato, confermando l’intangibilità del diritto di proprietà privata delle acque del Lago di Paola. L’amministratore dei beni della famiglia Scalfati, l’Avv. Andrea Bazuro conferma, nonostante la pronuncia inequivocabile delle Sezioni Unite, di voler continuare in maniera responsabile il cammino per un trasferimento della proprietà del Lago di Paola al demanio dello Stato, consensuale, senza ulteriori contenziosi e purché in grado di garantire in modo assoluto l’integrità naturalistica di un bene tanto eccezionale. È già iniziato a tal fine un percorso con i vertici della Regione Lazio.

TESTO INTEGRALE DELLA MASSIMA DELLE SEZIONI UNITE

Rg. 14822/2011 Ud. 27/3/2012 – PU – Pubbl. 17/04/2012 – Racc. Gen. 5992/2012 – Rel. Cappabianca -Acque pubbliche – presidente dell’Ente Parco del Circeo – divieto di navigazione a motore nel lago di Paola – impugnazione del Comune di Sabaudia – TSAP rigetta – ricorso. SU dichiarano inammissibile il ricorso: sia perché l’interventore adesivo non ha autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che si tratti di impugnazione limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico)sicché la sua impugnazione è inammissibile là dove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto a proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole sia perché nella specie difetta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione (giacché la questione della proprietà delle acque del lago risulta proposta dagli interventori e delibata dal giudice in via meramente incidentale nell’ambito di giu
dizio avente ad oggetto il sindacato sulla legittimità dei provvedimenti disponenti il divieto di navigazione a motore sul lago e quindi in termini insuscettibili di determinazioni dotate della forza vincolante del giudicato).

 

 

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