LATINA – DOPO SETTE LUNGHI ANNI FINISCE UN INCUBO PER un lavoratore di Latina il quale, era stato licenziato, a seguito della presunta scadenza di un termine apposto ad un contratto a tempo indeterminato inserito in regime di staff leasing, seppure, Lanxess Solutions Italy srl si era obbligata (in un precedente contenzioso sempre con lo stesso lavoratore), a riassumerlo a tempo indeterminato e/o in difetto a corrispondergli una retribuzione mensile sino all’effettivo adempimento al predetto obbligo di facere.
Senonchè l’azienda, noncurante di ciò e sull’errato presupposto che dopo due anni era nella facoltà di poter risolvere il rapporto di lavoro, la Lanxess Italy srl di Latina Scalo, interrompeva per la seconda volta, il rapporto di lavoro del dipendente Paolo (nome di fantasia), il quale, sempre per la seconda volta veniva messo fuori i cancelli dell’azienda.
E così, ricominciava l’odissea di Paolo, il quale, nuovamente disoccupato ritornava dal legale che lo aveva già assistito nel precedente contenzioso -ristabilente il posto di lavoro, l’avvocato Giuslavorista Fabio Leggiero, il quale, impugnava nuovamente il secondo provvedimento di risoluzione, innanzi il Tribunale di Latina per acclarare l’illegittimità dell’intervenuto recesso ed allontanamento dall’azienda anche in spregio al primo provvedimento giudiziale sempre del Tribunale di Latina.
Dopo quattro anni di causa, nel 2020 il Tribunale di Latina in funzione di Giudice del Lavoro dott.ssa V. Montanari, accoglieva interamente la tesi del lavoratore patrocinato dal suo legale Avv. Leggiero, condannando la società al pagamento di tutti gli stipendi sino ad allora maturati ed acclarando il chiaro inadempimento dell’azienda, poiché la stessa sarebbe incorsa a titolo di penale mensile al pagamento delle retribuzioni come determinate dal livello e dal contratto collettivo di cui al precedente contenzioso, sino all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro.
L’odissea di Paolo proseguiva poiché L’azienda interponeva subito giudizio di appello, invocando la legittimità del suo operato anche alla luce della sua impossibilità di ottemperare ad un provvedimento di facere alla luce di riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali intervenute in seguito alla crisi emergenziale post Covid-19-.
Nei giorni scorsi la discussione finale del giudizio di gravame promosso dalla società con la Corte di Appello che ha accolto nuovamente in toto la tesi del lavoratore patrocinato dall’Avv. Leggiero confermando l’illegittimità dell’allontanamento e la condanna attuale della società a tutti gli stipendi medio tempore maturati.
Soddisfazione per il legale del dipendente Avv. Fabio Leggiero, il quale, così commenta: “La sentenza emessa dal Collegio di Roma, ribadisce quanto già acclarato dal Giudice di prime cure del Tribunale di Latina. Vi è una doppia conforme sulla medesima fattispecie, anche qui la Corte all’esito di un corretto iter logico di ermeneutica contrattuale sotteso al caso di specie, ha ribadito l’illegittimo comportamento assunto dall’azienda in chiaro contrasto con le norme pattizie e la conseguenza condanna al risarcimento del danno a titolo di clausola penale ex art. 1382 c.c., a prescindere dalla prova del danno.
Nei prossimi giorni il lavoratore potrà finalmente ottenere il ristoro dei danni tutti patiti per questi sette lunghi anni e finalmente auspicare ad un lavoro a tempo indeterminato sino ad oggi ostacolato da parte datoriale.
