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Conferenza sul porto del Circeo, il Parco: “Convocazione non valida”

SAN FELICE – Il Parco Nazionale del Circeo, con una nota formale firmata dal Presidente Gaetano Benedetto, ha contestato la validità della convocazione della Conferenza di Servizi sul Porto di San Felice Circeo.

La Conferenza di Servizi indetta per giovedì 5 agosto, anticipando una convocazione prevista per il 14 ottobre, si baserebbe infatti sull’errato presupposto che il TAR di Latina abbia respinto i ricorsi avanzati sia dalla Società Porto Circeo, sia dalle società Vi.Ge.Dal e Maga Circe che avversano il progetto. In realtà le cose secondo l’Ente Parco non stanno esattamente così: “Il ricorso delle società  Vi.Ge.Dal e Maga Circe – spiegano dall’Ente – è stato non solo dichiarato ammissibile dal TAR Latina, ma anche meritevole di accoglimento. In particolare il TAR di Latina rispetto alle tesi sostenute delle società Vigitel e Maga Circe ha testualmente affermato con sentenza che “ritiene persuasive le argomentazioni dei ricorrenti in via incidentale” . Secondo il parere dell’Ente Parco nella fase attuale non possono dunque considerarsi ammissibili e quindi assentibili “integrazioni progettuali di alcun tipo. 

Nella nota del Presidente Benedetto, si ribadisce inoltre che il progetto preliminare presentato è da ritenersi “inidoneo” a valutare (secondo quanto obbligatoriamente stabilito dalle norme) “le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori” e a valutare “i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente”. Infatti il progetto preliminare considera solo le opere a mare non quelle a terra come se l’ampliamento portuale non avesse bisogno di queste o come se opere così determinanti ai fini della valutazione (anche perché direttamente ricadenti nel perimetro del Parco Nazionale del Circeo) potessero essere risolte sotto forma di “adeguamenti” in sede di Conferenza di Servizi. Indubbiamente dunque le contestate carenze del progetto preliminare si ripercuotono inevitabilmente sul corretto svolgimento della Conferenza di Servizi che presuppone l’esistenza di un progetto avente caratteristiche ben più complete ed articolate secondo quanto prescritto dalle norme (art. 3, comma 2, DPR 509).

L’Ente Parco lamenta inoltre il mancato ottemperanza alla precedente sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato, in merito alla Valutazione d’Impatto Ambientale soprattutto in relazione alle competenza della Regione che deve tra l’altro pronunciarsi anche in merito al profilo urbanistico e pianificatorio del progetto e in merito all’autorizzazione paesaggistica che per casi come questo non è delegata agli Enti Locali.

Infine la nota dell’Ente Parco ricorda la posizione della Corte dei Conti che in modo inequivocabile ha avuto modo di affermare che le concessioni dei beni pubblici devono essere sottoposte “ai principi di evidenza pubblica che impongono l’espletamento della gara formale anche in presenza di una sola domanda”. Questa circostanza, considerata nella convocazione della Conferenza di Servizi, rimarrebbe poi inattuata nel proseguo dell’iter amministrativo.

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