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“Sul Lago di Paola ha ragione il Parco”, lo dice il Tribunale delle acque

Il lago di Paola a Sabaudia

SABAUDIA – Vittoria su tutta la linea del Parco nazionale del Circeo in merito alla questione del Lago di Paola. E’ stata infatti depositata oggi la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque relativa al ricorso presentato dal Comune di Sabaudia contro gli atti del Presidente del Parco Nazionale del Circeo che  ricordando la  vigenza di un divieto di navigazione sul Lago ne regolamentava l’uso. Il Tribunale respinge il ricorso presentato del comune e dichiara l’azione del Presidente del Parco assolutamente legittima, pienamente conforme alla funzione dell’Ente Parco. Viene inoltre chiarito in modo definitivo che, come sostenuto dal Parco e dal Ministero dell’Ambiente, i vincoli paesaggistici del Piano Territoriale Paesistico essendo stati assunti quali misure di salvaguardia vanno a tutti gli effetti considerati anche come vincoli ambientali.  Infatti il Tribunale dichiara  “priva di consistenza” l’eccezione del Comune di Sabaudia sull’inefficacia del Piano Territoriale Paesistico n. 13  poiché questo è “da ritenersi ancora vigente” (…) “sino all’approvazione del piano territoriale paesistico regionale che non consta in atti sia stato approvato”. Afferma inoltre la piena la correttezza del Parco nell’interpretare a “titolo prettamente ambientale” il PTP n. 13 che individua il lago di Paola quale zona di tutela integrale e ne riporta la funzione alla legge quadro sulle aree naturali protette.

In particolare secondo il Tribunale  rientra tra i compiti del Presidente del parco “fornire chiarimenti sul divieto di navigazione a motore nel lago di Paola” rientrando nelle sue funzioni anche “l’interpretazione di precedenti provvedimenti della regione e l’esercizio della potestà di direttiva”.  Pertanto le censure di incompetenza che sono state sollevate nei confronti del Presidente sono “da disattendere”.

In relazione alle accuse sollevate dal Comune di Sabaudia  in merito all’”abnormità” degli atti del presidente che “avrebbe surrettiziamente trasformato un vincolo paesaggistico in un vincolo ambientale” il Tribunale sostiene che gli atti del Presidente trovano la loro “ragion d’essere”  in ragione degli “obiettivi minimi di qualità ambientale tutelati” che sono funzionali alle esigenze di conservazione “demandate” al’Ente Parco. Tant’è che secondo il Tribunale  quanto fatto dal presidente è “ineccepibile laddove riconduce il divieto alla legge quadro sulle aree naturali protette” in relazione al divieto di modifica “del regime delle acque”  quando da questa “ne risulti compromessa la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati”.  Dopo aver rilevato lo sforzo fatto dal parco di regolamentare le attività e tra queste anche la navigazione  lasciando aperta la possibilità di ulteriori accordi “con gli Enti Locali in applicazione dei noti principi di sussidiarietà e di leale collaborazione nel quadro dell’individuazione e del perseguimento dell’obiettivo di qualità ambientale” così come previsto dal Codice dell’Ambiente, il Tribunale dichiara che in relazione alla navigazione i provvedimenti del Presidente “sono immuni dalle censure appuntate” dal Comune di Sabaudia  poiché questi non costituiscono “un divieto generalizzato di utilizzo dei natanti con trazione a motore in contrasto con i principi di libera navigazione”.  Rigettate anche le eccezioni in merito all’illogicità degli atti emanati ed alla presunta inefficacia di questi rispetto al Comune di Sabaudia  poiché   l’Ente Parco può  certamente “richiedere alle autorità competenti l’osservanza delle prescrizioni in materia di circolazione, ivi compresa quella degli specchi lacuali, di esercitare le potestà loro attribuite dalla legge ivi comprese quelle repressive a salvaguardia dei valori ambientali dello specchio lacuale”.

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