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la sentenza

La Cassazione: illegittimo il passaggio da Tarsu a Tia voluto dall’amministrazione Zaccheo

la nota firmata da Pannone, D'Aniello, Scirè e Stabile: "E ora chi paga?"

Il palazzo della Cassazione a Roma

LATINA – Secondo la Corte di Cassazione la Tia 1 a Latina è illegittima. Il passaggio da tassa a tariffa stabilito con delibera n. 44 del 30.4.2006 dall’amministrazione comunale di Latina guidata dall’allora sindaco Vincenzo Zaccheo istituiva infatti la Tariffa di Igiene Ambientale  al posto della tassa sui rifiuti solidi urbani  “senza tener conto che la norma legislativa (art. 49 del D.Lgs. 22/97) richiamata in quella deliberazione e costituente il fondamento normativo dell’istituenda entrata fosse stata abrogata dall’art. 238 D.Lgs. 152/2006”.

Proprio sulla base di questo semplice rilievo, la Corte di Cassazione ha definitivamente stabilito l’illegittimità di quel passaggio. Lo fa notare Giuseppe Pannone,  ex consigliere comunale del Pd che con i colleghi avvocati Raffaele Scirè e Luigi D’Aniello e il commercialista ed ex assessore della giunta Finestra, Andrea Stabile,  hanno sempre sostenuto che si trattasse di un “grossolano errore  proponendo l’annullamento in autotutela della delibera illegittima e l’automatico ripristino dell’efficacia del vecchio regime T.a.r.s.u. con l’applicazione dell’ultimo piano tariffario validamente approvato per l’anno 2005”. I quattro hanno formato un gruppo di lavoro per portare a termine l’azione intrapresa: “Stiamo esaminando  il caso – spiegano  –  per verificare quali azioni i contribuenti possono esercitare per far valere i propri diritti e contro chi intraprendere le conseguenti azioni giudiziarie, tenuto conto che si è trattato di una scelta politica dissennata quanto tenacemente voluta dalla maggioranza dell’epoca e sostanzialmente sottovalutata da chi svolgeva il ruolo di opposizione”.

“La situazione di evidente illegittimità venne segnalata  – scrivono in una nota i quattro professionisti – anche al Garante del Contribuente del Lazio che, con nota n. 14 EG del 11/01/2010, ritenendo non infondata la questione dell’illegittimità della delibera n. 44/2006, invitò il Comune di Latina “a valutare l’esistenza delle condizioni e dei presupposti per l’applicazione del principio di autotutela e, conseguentemente, ripristinare la Tarsu, valutando altresì con il soggetto (Latina Ambiente SpA) cui era stata affidata la riscossione della Tia, le modalità di rimborso, anche al fine di evitare eventuali ed ulteriori contenziosi con l’utenza e, quindi, nell’interesse dello stesso Comune”.

Da allora  – prosegue la nota  – nulla è stato fatto dall’Ente e sono stati intrapresi decine di procedimenti giudiziari innanzi le Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale con esiti non sempre omogenei, per cui alcuni ricorsi dei contribuenti sono stati accolti, altri respinti, mentre risultano ancora pendenti altri contenziosi che, a questo punto avranno esito positivo.

La Corte di Cassazione, con la la pronuncia n. 17271/17, ha censurato la precedente decisione della Commissione Tributaria Regionale Sezione distaccata di Latina in quanto “la CTR avrebbe dovuto individuare le specifiche disposizioni di legge ratione temporis disciplinanti la esaminata fattispecie e, quindi, disapplicare la delibera comunale del 30/5/2006”. In pratica, la decisione ha evidenziato come quei giudici della commissione regionale hanno dimostrato di non conoscere il sistema gerarchico delle fonti del diritto, laddove hanno fatto prevalere una norma anteriore (art. 1 comma 134 Legge 266/2005 che consentiva il passaggio a TIA-1) rispetto ad un’altra successiva e speciale (art. 238 D.Lgs. 152/2006). Addirittura, la Cassazione ha dovuto spiegare che l’art. 238 D.Lgs.152/2006, norma speciale in quanto contenuta nel T.U. “Ambientale”, abolendo il fondamento legislativo della TIA-1 dal 29/04/2006, ha abrogato – espressamente e tacitamente – ogni disposizione precedente.
Proprio come avevamo denunciato circa dieci anni fa!

La domanda è che cosa fare adesso: “Indubbiamente siamo di fronte ad un indebito da parte dell’ente che ha incassato la TIA-1 (Latina Ambiente) in qualche modo autorizzata dal Comune di Latina. In quanto tale, la relativa azione si prescrive in dieci anni. Pertanto, chiunque potrebbe richiedere indietro l’illegittima TIA-1, dinnanzi al Giudice civile con grave danno erariale alle casse dell’Ente. Ci chiediamo: chi deve pagare per questo enorme danno erariale? Per quale ragione o interesse gli amministratori dell’epoca adottarono quella delibera? Dove sono tutti gli esperti che, di volta in volta, si sono distinti in questa vicenda?”

 

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