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giudiziaria

Olimpia, arrivano le motivazioni del Riesame. Nei guai Di Giorgi: per l’ex sindaco e Maietta gravi indizi di colpevolezza sui rapporti Comune-Us Latina Calcio

per i giudixi romani troppo deboli le argomentazioni per appalti senza gara e pianificazione urbanistica

L’ex sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi in aula consiliare. Alle sue spalle sullo sfondo l’ex presidente del Latina Calcio Pasquale Maietta

LATINA – Un sufficiente compenso indiziario sostiene le motivazioni che hanno spinto il pm Giuseppe Miliano a ipotizzare la sussistenza di un’associazione per delinquere finalizzata a favorire il Latina Calcio. E’ quanto sostengono i giudici del Tribunale del Riesame di Roma che hanno reso note le motivazioni della loro decisione sul caso Olimpia, quando hanno deciso per la scarcerazione degli indagati nell’operazione che ha portato all’arresto dell’ex sindaco Giovanni Di Giorgi e di pezzi importanti della passata amministrazione.

Le esigenze di custodia cautelare non ricorrevano secondo i giudici, perché con la caduta dell’Amministrazione Di Giorgi era cessata l’operatività del sodalizio, manca dunque l’attualità necessaria per i provvedimenti restrittivi della libertà personale in fase di indagini. Tuttavia proprio sull’ex primo cittadino e sui suoi rapporti con il deputato di Fratelli D’Italia ed ex presidente del Latina calcio Pasquale Maietta (on il dirigente comunale Rino Monti e l’architetto Nicola Deodato) si appunta l’attenzione maggiore. Il Riesame è netto e conferma : “Gli elementi di indagine sono adeguatamente concordi nel delineare la sussistenza di un sodalizio articolato sulla base di una ben precisa delimitazione di compiti a orientare l’azione amministrativa in senso non conforme ai principi”.. che in sostanza la dovrebbero sostenere. E’ quanto scrivono il presidente del collegio della III sezione bis del Tribunale del Riesame di Roma,  Attilio Mari (presidente), Laura Previti e Imma Imperato.

IL CONDIZIONAMENTO – “Emerge in modo univoco il condizionamento operato da parte del Maietta nei confronti dell’Amministrazione comunale allo scopo di ottenere specifici vantaggi per la società di calcio”, scrive il Riesame, aggiungendo che la sussistenza del condizionamento appare desumibile dalle intercettazioni telefoniche. Solo per citarne una, quella che riguarda la telefonata intercorsa tra l’allora dirigente Elena Lusena e l’ex assessore Alessandro Calvi in cui nel discutere dell’ampliamento dello stadio Francioni  “quest’ultimo fa  riferimento ai concreti interessi economici del Maietta direttamente correlati con il condizionamento dell’apparato amministrativo in favore del Latina Calcio”.

Il Riesame parla anche di “prassi consolidata per effetto della quale il Comune assumeva l’onere di pagamento di spese di manutenzione i cui obblighi facevano capo alla società sportiva ” e che era prassi anche la gestione ” dell’attività amministrativa costantemente orientata al perseguimento di finalità puramente privatistiche riconducibili alla gestione del Latina Calcio”.

LA VENDITA DELL’ATTICO – Non così per la vendita del famoso attico da Malvaso a Di Giorgi con modalità ritenute anomale dal gip di Latina in relazione alla tempistica del versamento del prezzo e alla corrispondenza del medesimo con il valore commerciale del bene. “In mancanza di qualsiasi contestazione in ordine alla rilevanza penale di tale episodio lo stesso deve considerarsi del tutto estraneo all’oggetto del presente procedimento”.

APPALTI E URBANISTICA – Per quanto riguarda le altre due associazioni per delinquere ipotizzate dalla Procura di Latina, sugli appalti senza gara e sulla pianificazione urbanistica, il Riesame   ritiene di escludere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Nel primo caso perché sono pochi gli affidamenti potenzialmente illegittimi per ipotizzare un sistema, nel caso dell’urbanistica invece perché si tratta di scelte politico-amministrative scarsamente sindacabili dai giudici.

VIA QUARTO – Fa eccezione però il caso di Via Quarto riguardo alle accuse  mosse all’imprenditore Massimo Riccardo. Secondo i giudici romani il costruttore doveva sapere che il terreno ceduto al Comune per ottenere il premio di cubatura necessario a costruire in una piccola area verde era già stato espropriato dall’ente.

Si attende ora di conoscere le motivazioni relative alla seconda tranche di ricorsi presentati dagli altri indagati.

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