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in tribunale

Processo alla prof di Latina che offrì spinelli alle alunne, ammessa come parte civile la Garante per l’infanzia della Regione Lazio

Sansoni: "Decisione storica per dare aiuto ai minori"

LATINA – Si è tenuta oggi in Tribunale a Latina l’udienza preliminare del processo a carico della professoressa di Latina accusata di aver ceduto, tra giugno e luglio del 2020, cannabis confezionata in forma di spinello, a due ragazze minorenni e di aver consumato lo stupefacente con loro offrendolo anche ad altri ragazzi minorenni della classe in cui insegnava.

La Gip del Tribunale di Latina Giorgia Castriota al termine dell’udienza ha ammesso la costituzione di parte civile chiesta dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio Monica Sansoni, rappresentata dall’avv. Pasquale Lattari del foro di Latina, e ha fissato la prossima udienza al 1° marzo accogliendo la richiesta di  rito abbreviato presentata  dalla difesa dell’imputata.

E’ la prima volta in assoluto che una autorità di garanzia istituzionale della Regione Lazio si costituisce parte civile in un procedimento penale e viene ammessa.
“Si tratta di una decisione storica quella del giudice di ammettere quale parte civile in un procedimento penale un’autorità di garanzia istituzionale regionale per il genere di reati contestati nel procedimento stesso, autorità che peraltro nella fattispecie è l’unica parte civile costituitasi a tutela dei minori interessati. Ma rappresenta anche – prosegue la Garante – la prima volta che un’autorità di garanzia istituzionale della Regione Lazio si costituisce autonomamente parte civile in un procedimento. La decisione di costituirsi parte civile – conclude la dott.ssa Sansoni –, in perfetta coerenza con le funzioni istituzionali a tutela e supporto dei minori di età attribuite dalla Regione Lazio al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, e l’avvenuto accoglimento di tale decisione da parte del giudice competente, rappresentano anche, a mio avviso, il modo più concreto per esprimere una forma di aiuto ai minori e un’apri pista rispetto a situazioni analoghe che vedessero in futuro vittime i minori della nostra Regione.”

L’evento oggetto del procedimento penale destò non poco allarme sociale e mediatico. Nell’udienza l’avvocato Lattari ha documentato che “la Garante è particolarmente attiva sul territorio della Provincia di Latina, impegnata nella diffusione, sensibilizzazione e formazione circa i diritti dell’infanzia e adolescenza di studenti, docenti e famiglie negli istituti scolastici che insistono nel territorio stesso; e con concrete attività formative ed esperienziali nelle scuole, a tutela dei diritti dell’adolescenza e in un’ottica di prevenzione di forme di devianza giovanile e di reati a danno di minori e studenti” e che “la Garante stessa ha istituito proprio a Latina – primo nel Lazio – il Centro Antiviolenza Minorenni (sede presso il Consultorio familiare della Diocesi di Latina), che fornisce un servizio di accoglienza, orientamento e sensibilizzazione per minorenni e adolescenti vittime di ogni tipo di reato”.

Si è ricordato nell’atto di costituzione di parte civile come, ai sensi della legge regionale Lazio n. 38 del 2002, il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, “è un organo di garanzia e tutela dell’infanzia e adolescenza nell’ambito territoriale della REGIONE LAZIO e ha le precipue funzioni e finalità di applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) tra i quali principi figura l’interesse superiore/diritto del fanciullo all’educazione e allo sviluppo della personalità, facoltà e attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità. E la mancata applicazione di tale fondamentale garanzia normativa imponeva – non solo sotto il profilo giuridico ma anche etico – alla Garante, dott.ssa Monica Sansoni, di intervenire istituzionalmente a presidio delle fondanti norme a tutela dell’infanzia e adolescenza che trovano nella Carta costituzionale forte fondamento in primis quale diritto fondamentale della persona (art. 2) e, in particolare, del minore a una crescita armoniosa e tutelata in specie in ambito scolastico (art. 31, secondo comma Cost.)”.

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