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cronaca

A Gonfie Vele, arriva l’ordinanza del Tar che fa chiarezza

La nota dell'Ater

LATINA – Ieri mattina al Tar di Latina si è discusso il ricorso della società Nuova Residence che chiedeva l’annullamento degli atti relativi al progetto A Gonfie Vele per la rigenerazione urbana del quartiere Q4 e dell’ex Icos. La srl è proprietaria di un lotto di terreno in viale Nervi e aveva ritenuto che il progetto andasse a inficiare quello presentato da loro sul lotto di proprietà. Ieri, a sorpresa, avevano deciso di rinunciare presentando una richiesta di sopravvenuta carenza di interesse dell’istanza perchè i tempi di realizzazione sono ancora lunghi.

Il Comune ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile e infondato visto che il progetto della società non è mai stato approvato.

Questa mattina è arrivata la decisione del Tar, che è la stessa Ater a commentare esprimendo soddisfazione perchè “l’ordinanza n. 40/2024 appena emessa dal TAR, imprime a tutta la vicenda una luce di chiarezza.

Nonostante la Nuova Residence, resasi conto della palese inammissibilità ed infondatezza del proprio ricorso, ieri avesse tentato di sfuggire alla inesorabile decisione di rigetto del TAR ritirando in extremis l’istanza di sospensiva, dinanzi a tale escamotage i Giudici di Latina hanno risposto accogliendo favorevolmente la pubblica esigenza, manifestata in udienza dal nostro legale Avv.  Salvatore Scafetta, di giungere ad una decisione quanto meno “virtuale” sulla vicenda che agevolasse la Stazione appaltante nel sottoscrivere il contratto di appalto e dar inizio alla sua esecuzione. Il Collegio giudicante ha, infatti, statuito che, pur prescindendo dagli eccepiti motivi di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, “è evidente la mancanza attuale di pregiudizio grave ed irreparabile per l’interesse della ricorrente”, così sancendo la soccombenza virtuale della Nuova Residence S.r.l. e la sua condanna a pagare le spese del giudizio, tanto a favore dell’ATER che del Comune di Latina.
Nel corso dell’udienza di ieri, infatti, i Giudici avevano ben compreso che il motivo della repentina rinunzia alla sospensiva non potesse essere quella (manifestata dal ricorrente) di aver creduto che stessero immediatamente iniziando i lavori, per l’elementare ragione che l’oggetto della svolta gara era un appalto di progettazione ed esecuzione lavori, il cui bando era dal 9 giugno 2023 perfettamente visibile sul sito dell’ATER. Onde per cui l’impresa aggiudicataria avrebbe potuto eseguire la progettazione definitiva/esecutiva dell’intervento solo dopo la firma del contratto di appalto. Tanto dimostra quanto fosse assurda, sotto il profilo sia giuridico che fattuale, la pretesa avversaria di costringere l’ATER ad esibire nell’udienza di ieri copia del progetto esecutivo, laddove questo (essendo oggetto dell’appalto) potrà ovviamente essere redatto dall’appaltatore solo dopo la firma del contratto.

Ciò rivela ancor più l’assurdità di aver perfino chiesto al TAR di ordinare all’ATER l’inibizione della firma del contratto perché, in assenza della sua sottoscrizione e senza che questo sia eseguito, il progetto che la ricorrente pretendeva ieri già di visionare, non potrebbe essere nemmeno redatto. Del resto la sola pretesa di voler condizionare ai propri desiderata la realizzazione di un’opera di preminente interesse pubblico, e con essa due Enti fondamentali per la comunità locale quali il Comune di Latina e l’ATER, attraverso un ricorso fondato su tali presupposti, volto peraltro ad impugnare inammissibilmente atti endoprocedimentali privi di alcuna lesività per il ricorrente, lascia trasparire il grado di qualità dell’iniziativa intrapresa e quali ne fossero i reali obiettivi.
L’ATER, pertanto, annuncia che in data 14 marzo 2024 sarà sottoscritto il contratto”.

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