LATINA – L’ANAC (l’Autorità nazionale anticorruzione) ha reso pubblica nelle scorse ore la decisione sulla nomina da parte del Comune di Latina di Lorenzo Palmerini a presidente del CdA di Abc, l’azienda speciale del Comune che gestisce il servizio di igiene urbana nel capoluogo: quell’incarico era incoferibile. La verifica dell’Autorità nazionale anticorruzione era stata sollecitata a gennaio dal consigliere comunale di opposizione Nazzareno Ranaldi (della lista PerLatina2032) e prima ancora c’era stata un’interrogazione al Comune di Latina sul presunto conflitto di interessi del presidente Palmerini con riguardo a “ad altri due incarichi che Palmerini ha assunto in precedenza, in particolare come curatore fallimentare della Latina Ambiente e come consulente professionale di Rida Ambiente, titolare dell’impianto tmb ad Aprilia dove il Comune di Latina conferisce rifiuti urbani indifferenziati”. Palmerini in seguito all’iniziativa dell’opposizione aveva poi dato le dimissioni.
“Questa decisione ci rivela che i dubbi, sollevati dalla recente cronaca di Latina sulla gestione rifiuti, erano leciti e doverosi. Non è una battaglia vinta, ma solo la rivelazione che abbiamo svolto il nostro lavoro per bene, facendo il nostro dovere di rappresentanti eletti dei cittadini: l’Amministrazione può dire lo stesso? – ha dichiarato Ranaldi -. Il lavoro non sembra però finire qui: è doveroso ora capire quale organo ha la responsabilità di accertare la veridicità o mendacità delle dichiarazioni poste in essere negli scorsi mesi in atti ufficiali e l’eventuale danno economico al Comune di Latina”.
L’Anac nella sua delibera precisa infatti “di rimettere all’ente conferente con il supporto del RPCT (ndr, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) competente l’accertamento del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 20 d.lgs. n. 39/2013, anche in merito all’eventuale applicazione del comma 5 del medesimo articolo” e “di rimettere al RPCT competente, in relazione all’art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. 39/2013 e secondo anche quanto chiarito nella delibera ANAC n. 833/2016, la valutazione dell’elemento soggettivo in capo all’organo conferente, tenendo conto delle peculiarità del caso di specie”. E continua: “Per ciò che concerne l’art. 18, si precisa che: il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell’incarico, erano componenti dell’organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica; il termine di tre mesi di cui all’art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPCT nei confronti dei soggetti conferenti; i componenti dell’organo non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto n. 39/2013, così come definiti dall’art. 1, comma 2”.
