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la storia infinita

Il Consiglio di Stato ferma le elezioni per il rinnovo dell’Ordine degli Avvocati

Accolto la richiesta di sospensiva presentata dagli avvocati D'Erme e Paolantonio

LATINA – Il Consiglio di Stato presieduto dal giudice Luigi Maruotti ha deciso che non dovranno per il momento essere indette nuove elezioni per il Consiglio dell’ Ordine degli avvocati di Latina, procedura che il commissario Giacomo Mignano aveva il compito di avviare. I giudici hanno infatti accolto il ricorso (numero di registro generale 1782 del 2020) proposto dagli avvocati Aurelio Cannatelli, Denise Degni e Umberto Giffenni, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni D’Erme e Nino Paolantonio che si erano rivolti in prima battuta al Tar contro lo scioglimento del Consiglio avvenuto a seguito delle dimissioni della maggioranza guidata dall’avvocato Giovanni Lauretti e contro il conseguente provvedimento del Ministro della Giustizia di nomina del commissario, chiedendo inoltre la sospensiva cautelare. Il tribunale amministrativo sezione di Latina aveva però rigettato la richiesta di sospensiva  e da qui era derivata la decisione dei ricorrenti di appellarsi al Consiglio di Stato chiedendo la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar.

La Quarta sezione del Consiglio di Stato nella sua decisione appena pubblicata, favorevole ai ricorrenti, non si limita ad accogliere la sospensiva, ma va oltre e rilevando la “possibile applicabilità la disciplina dello scorrimento dei consiglieri non eletti, in posizione utile rispetto a quelli accertati ineleggibili” (dal Consiglio Nazionale Forense), sottolinea che “va disposto che non deve esservi l’indizione, da parte del Commissario straordinario, delle eventuali nuove elezioni del COA, in attesa della definizione del primo grado del giudizio, dovendo il TAR valutare tutte le rilevanti questioni processuali e sostanziali”. I giudici amministrativi dì Appello ordinano inoltre che “a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm”.

L’ineleggibilità dei consiglieri che con le loro dimissioni alla fine dello scorso anno avevano causato lo scioglimento del Consiglio dell’Ordine era stata stabilita dal Consiglio nazionale forense nei confronti di cinque consiglieri dell’ultimo COA eletto, rilevando che non potevano in realtà nemmeno essere candidati, avendo superato il limite dei due mandati consecutivi.

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